Statuto

ART. 1 DENOMINAZIONE  E SEDE
E’ costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 l’associazione denominata “AMICI DEL RIMINI CALCIO”
con sede legale in Rimini alla Piazza Malatesta nr. 21; la sede legale può essere spostata, all’interno dello stesso comune di Rimini, senza modifica del presente Statuto.
L’associazione non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente ma debbono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L’associazione è apartitica e apolitica.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

ART. 2 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di:

  • promuovere attività culturali, sociali, sportive e ricreative con particolare attenzione al mondo dei giovani al fine di stimolare in loro un approccio non fazioso alla convivenza tra gli uomini;
  • promuovere lo svolgimento di tutte le attività ricreative e sociali che concorrono a sviluppare nei giovani un senso civico, ideale, solidale e responsabile attraverso l’educazione al bello, al buono ed al vero in ogni azione umana;
  • contribuire alla diffusione, conoscenza e passione per lo sport in generale ed in particolare modo per il calcio e nello specifico a sostegno della squadra RIMINI  CALCIO.

L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, ivi compreso l’acquisto di partecipazioni in società sportive, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.

ART. 3 I SOCI
Sono ammesse a far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare  parte del loro tempo e/o delle loro risorse economiche per il loro raggiungimento. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo. Il diniego va motivato.
I soci si impegnano al versamento di una quota associativa pari ad euro 50,00 annui salvo diversa indicazione dell’Assemblea dei Soci; la quota è intrasmissibile.
Decade il socio che non regolarizza il proprio status con il versamento della quota associativa annuale.
Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite, salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata. L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 4 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci  maggiorenni hanno diritto di voto. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
I soci si impegnano a comunicare per iscritto direttamente in sede oppure a mezzo fax o posta elettronica ogni variazione dei propri dati personali. Ad ogni infine di legge le comunicazioni si dovranno ritenere valide se effettuate presso il domicilio fornito in sede di iscrizione od a quello successivamente variato ed opportunamente comunicato come sopra indicato.

ART. 5 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall’associazione per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa e/o per comportamenti che vadano contro allo scopo dell’associazione stessa.
L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo; l’esclusione del socio deve essere comunicata al medesimo a mezzo e-mail o fax, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione nonché ratificata dall’assemblea dei soci nella prima riunione utile; l’esclusione del socio sostenitore deve essere comunicata al medesimo anche a voce, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione nonché ratificata dall’assemblea dei soci nella prima riunione utile. I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati a vario titolo, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

ART. 6 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’associazione sono:

  • L’assemblea dei soci;
  • Il comitato direttivo;
  • Il presidente e il Vicepresidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7 L’ASSEMBLEA
L’assemblea dei soci, organo sovrano dell’associazione, è costituita dai soci ed è convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante affissione dell’avviso di convocazione presso la sede sociale, o tramite altro mezzo (anche telematico compreso e-mail, sito web, portali in rete, blog o facebook) che ne renda più ampia la conoscenza tra gli associati, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Deve, inoltre, essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda per iscritto almeno un terzo dei soci.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale al di fuori del comune o lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza semplice degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

a) L’assemblea ordinaria:

  • elegge il Comitato Direttivo;
  • revoca il comitato direttivo;
  • propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  • delibera sulle proposte di acquisto di partecipazioni di società sportive;
  • approva il bilancio annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
  • ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
  • approva il programma annuale dell’associazione.
  • fissa l’entità delle quote associative annuali ed il temine e modalità di versamento delle stesse.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare fino ad un massimo di 3 deleghe in sostituzione di altro socio.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall’estensore, viene poi conservato nella sede dell’associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

b) L’assemblea straordinaria:

  • approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci aventi diritto al voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
  • scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci aventi diritto al voto.

ART. 8 IL COMITATO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall’assemblea, composto da un numero di membri compreso tra 5 e 15.  Il Comitato direttivo dura fino a revoca.
Il Comitato direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.
La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

  • dispone dei fondi dell’associazione per quel che riguarda le spese più ingenti e di carattere strategico con votazione a maggioranza assoluta;
  • compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
  • redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
  • ammette i nuovi soci;
  • esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea di cui all’art. 5.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
ART. 9 IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Comitato direttivo e l’assemblea. Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. In assenza del Presidente, un suo delegato od il vicepresidente ne faranno le veci.
Convoca l’assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente ed il vicepresidente dispongono, anche disgiuntamente, dei fondi dell’associazione.
ART. 10 I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione possono provenire:

  • dalle quote versate dai soci a vario titolo;
  • dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
  • versamenti volontari dei soci;
  • da eventuali iniziative promozionali.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimonio.
ART. 11 BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall’assemblea.
I bilanci ed i rendiconti sono approvati dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Il primo esercizio finanziario si chiuderà il giorno 31 dicembre 2011.
ART. 12 MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con la legge o gli scopi sociali.
ART. 13 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di finalità similari.
ART. 14: DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, e nelle altre leggi vigenti in materia.